SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XIX LEGISLATURA --------------------
6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
**37a seduta: mercoledì 12 aprile 2023, ore 14
**38a seduta: giovedì 13 aprile 2023, ore 9,30
ORDINE DEL GIORNO
INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO
ROSA - Al Ministro dell'economia e delle finanze
Premesso che:
l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 prevede la devoluzione alle Regioni delle risorse rivenienti dall’attività di recupero dell’evasione fiscale, riferita all’IRAP ed all’addizionale regionale IRPEF;
con la sentenza n. 45/2020 della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata della Corte dei conti, depositata il 14 dicembre 2020, confermata in appello dalla sentenza n. 391/2021 della seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze sono stati solidalmente condannati al pagamento alla Regione Basilicata di quanto dovuto, in virtù del citato art. 9, comma 1, per un importo pari a complessivi 32.275.314,59 euro, oltre interessi per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014;
con la sentenza n. 75/2021 della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata della Corte dei conti, non appellata, l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia sono stati solidalmente condannati al pagamento alla Regione Basilicata di quanto dovuto, in virtù del citato art. 9, comma 1, per un importo pari a complessivi 25.863.231,91 euro, oltre interessi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
attraverso ingiunzione di pagamento n. 002ACC/2021, non opposta, al Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero per lo sviluppo economico) in solido con il Ministero dell’economia e delle finanze, la Regione Basilicata chiedeva il pagamento di 41.117.021,43 euro, inclusi interessi di mora, delle risorse ad essa spettanti ai sensi e per effetto dell'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni, afferenti alle produzioni 2015;
considerato che:
alcuni dei crediti menzionati sono stati riconosciuti con sentenze passate in giudicato e, inoltre, afferiscono a crediti maturati da oltre un decennio;
tutti i crediti menzionati risultano derivanti da leggi direttamente applicabili,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta;
quali siano le tempistiche e gli atti che intende porre in essere per il soddisfacimento dei crediti spettanti alla Regione Basilicata.
(3-00122)
COTTARELLI - Al Ministro dell'economia e delle finanze
Premesso che:
i fringe benefit sono l’insieme dei beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro ai propri dipendenti come forma di remunerazione non monetaria in aggiunta alla normale retribuzione. In questa categoria rientrano, ad esempio, le auto aziendali, i buoni acquisto erogati sotto forma di welfare aziendale e le concessioni di finanziamenti ai dipendenti a tassi agevolati;
i beni e servizi sono assoggettati a particolari regimi di imposizione fiscale come previsto dall’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 51, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro. Se tale limite viene superato, l’intero importo concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;
per quanto riguarda lo specifico dei finanziamenti agevolati ai dipendenti, la lettera b) del comma 4 dell’articolo 51 recita che: “in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”. In sostanza il testo unico stabilisce che concorre alla somma da considerare nei fringe benefit la metà della differenza tra gli interessi calcolati con il tasso ufficiale di riferimento della BCE (ex tasso ufficiale di sconto) e quelli calcolati con il tasso agevolato dipendenti;
tale metodo di calcolo presenta evidenti ricadute anomale per i prestiti a tasso fisso mentre per i prestiti a tasso variabile risulta adeguato. Per i prestiti concessi a tasso fisso, il vero beneficio è rappresentato dalla differenza tra il tasso fisso al momento della contrazione del prestito e il tasso fisso agevolato alla stessa data. Infatti, se il prenditore del prestito si fosse finanziato a tassi di mercato, quindi senza accedere al fringe benefit, si sarebbe indebitato a un tasso fisso più alto, più che al tasso fisso concesso dal suo datore di lavoro. Pertanto, è la differenza tra questi due tassi (fissi) che rappresenta il beneficio, vista la decisione di indebitarsi a tasso fisso,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia consapevole dell’anomalia e se intenda porvi rimedio attraverso un’iniziativa legislativa in ragione del fatto che la questione è diventata particolarmente rilevante ora che i tassi di interesse stanno aumentando notevolmente.
(3-00314)